Incentivi solare termodinamico D.M. 11/04/2008

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Decreto Ministeriale 11/04/2008

Ministero dello Sviluppo Economico - Criteri e modalita' per incentivare la produzione di energia elettrica da fonte solare mediante cicli termodinamici

(Gazzetta ufficiale 30/04/2008 n. 101)

 

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO


di concerto con


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE


Visto che l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa
alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita', stabilisce che,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto
legislativo, il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con
la Conferenza unificata, adotta uno o piu' decreti con i quali sono
definiti i criteri per l'incentivazione della produzione di energia
elettrica dalla fonte solare;
Visto che l'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, stabilisce i criteri da adottare per l'incentivazione
della produzione di energia elettrica da fonte solare;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione
della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica, e successive modificazioni e aggiornamenti;
Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica 6 agosto 1999, n. 126, di approvazione del
libro bianco per la valorizzazione energetica delle fonti
rinnovabili;
Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica 19 dicembre 2002, n. 123, di revisione delle
linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle
emissioni dei gas serra, come previsto dalla legge di ratifica del
Protocollo di Kyoto (legge n. 120/2002), e successivi aggiornamenti;
Ritenuto di dover adottare uno specifico decreto per definire i
criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica
dalla fonte solare mediante cicli termodinamici;
Ritenuto di dover promuovere la produzione di energia elettrica da
fonte solare mediante cicli termodinamici per i possibili
interessanti sviluppi di tale tecnologia sia a livello nazionale che
internazionale, provvedendo alla definizione di opportune forme di
incentivazioni;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata, di cui all'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta
del 26 marzo 2008;
Emana il seguente decreto:


Art. 1.
Finalita'


1. Il presente stabilisce i criteri e le modalita' per incentivare
la produzione di energia elettrica da fonte solare mediante cicli
termodinamici in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387.



Art. 2.
Definizioni


1. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni riportate
all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive
modificazioni nonche' le definizioni riportate all'art. 2 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ed inoltre le seguenti:
a) impianto solare termodinamico: un impianto termoelettrico in
cui il calore utilizzato per il ciclo termodinamico e' prodotto
sfruttando l'energia solare come sorgente di calore ad alta
temperatura;
b) produzione lorda di un impianto solare termodinamico, anche
ibrido: la somma delle quantita' di energia elettrica prodotte da
tutti i gruppi generatori interessati, come risultante dalla misura
ai morsetti di uscita dell'impianto o dei gruppi e comunicata
all'Ufficio tecnico di finanza;
c) produzione netta di un impianto solare termodinamico, anche
ibrido, Pne: la produzione lorda diminuita dell'energia elettrica
assorbita dai servizi ausiliari e delle perdite nei trasformatori
principali, come comunicata all'Ufficio tecnico di finanza;
d) impianto ibrido solare termodinamico, nel seguito impianto
ibrido: impianto che produce energia elettrica utilizzando altre
fonti, rinnovabili e non, oltre alla fonte solare come sorgente di
calore ad alta temperatura.
e) parte solare di un impianto ibrido: parte dell'impianto che
genera calore sfruttando l'energia solare come unica sorgente di
calore ad alta temperatura;
f) produzione solare imputabile di un impianto solare
termodinamico, anche ibrido, Ps: la produzione netta di energia
elettrica imputabile alla fonte solare, anche in presenza
dell'accumulo termico, calcolata sottraendo alla produzione netta
totale la parte ascrivibile alle altre fonti di energia nelle
condizioni effettive di esercizio dell'impianto, qualora quest'ultima
sia superiore al 15% del totale, come risultante dai misuratori
fiscali;
g) frazione di integrazione (Fint) di un impianto solare
termodinamico la quota di produzione netta non attribuibile alla
fonte solare, espressa dalla relazione:
Fint = 1- Ps/Pne


h) captatore solare: componente dell'impianto solare
termodinamico, anche ibrido, che capta la radiazione solare e la
invia, mediante il fluido termovettore, al dispositivo di conversione
in calore ad alta temperatura ovvero al sistema di accumulo termico;
i) area del captatore solare: l'area della sezione piana del
captatore solare che intercetta i raggi solari;
j) superficie captante: la somma delle aree di tutti i captatori
solari dell'impianto solare termodinamico, anche ibrido;
k) sistema di accumulo termico: la parte di impianto solare
termodinamico in grado di immagazzinare l'energia termica raccolta
dai captatori solari per un suo successivo utilizzo per la produzione
di energia elettrica;
l) capacita' termica nominale del sistema di accumulo termico
Cnom: quantita' di energia termica, espressa in kWh termici,
nominalmente immagazzinabile nel sistema di accumulo termico,
definita secondo la seguente relazione:
Cnom= Macc*Cp*(Delta)T


dove:
Macc e' la massa totale del mezzo di accumulo (kg)
Cp e' il calore specifico medio del mezzo di accumulo
nell'intervallo di temperature utilizzate (kWh/kg/°C)
(Delta)T e' la differenza tra le temperature massima e minima di
funzionamento del mezzo di accumulo (°C)
m) mezzo di accumulo: materiale utilizzato per l'immagazzinamento
dell'energia termica nel sistema di accumulo;
n) fluido termovettore: fluido utilizzato nell'impianto solare
per il trasferimento del calore raccolto dai captatori solari;
o) soggetto responsabile: soggetto, avente i requisiti di cui
all'art. 3, responsabile della realizzazione e/o dell'esercizio
dell'impianto solare termodinamico, anche ibrido, nel rispetto delle
disposizioni del presente decreto, e che ha diritto a richiedere e
ottenere le tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e alle
maggiorazioni di cui all'art. 8;
p) soggetto attuatore e' il Gestore dei servizi elettrici - GSE
S.p.a., gia' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio
2004, nel seguito denominato GSE;
q) data di entrata in esercizio di un impianto solare
termodinamico o di un impianto ibrido, e' la prima data utile a
decorrere dalla quale sono verificate tutte le seguenti condizioni:
q1) l'impianto e' collegato in parallelo con il sistema
elettrico e si effettua il primo funzionamento con apporto, nel caso
di impianto ibrido, della parte solare;
q2) risultano installati tutti i contatori necessari per la
contabilizzazione dell'energia prodotta e scambiata o ceduta con la
rete;
q3) risultano attivi i relativi contratti di scambio o cessione
dell'energia elettrica;
q4) risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi
alla regolazione dell'accesso alle reti.



Art. 3.
Requisiti dei soggetti che possono beneficiare delle tariffe
incentivanti


1. Beneficiano dell'incentivazione alla produzione di energia
elettrica mediante impianti solari termodinamici, anche ibridi, le
persone fisiche e giuridiche responsabili dei medesimi impianti,
progettati, realizzati ed eserciti in conformita' alle disposizioni
del presente decreto.



Art. 4.
Requisiti tecnici minimi dei componenti e degli impianti


1. Possono accedere all'incentivazione di cui al presente decreto
gli impianti solari termodinamici, anche ibridi, entrati in
esercizio, a seguito di nuova costruzione, in data successiva alla
data di entrata in vigore del provvedimento di cui all'art. 9,
comma 1.
2. Possono accedere all'incentivazione di cui al presente decreto
gli impianti solari termodinamici, anche ibridi, che rispettano i
seguenti requisiti:
a) sono dotati di sistema di accumulo termico con capacita'
nominale di accumulo non inferiore a 1,5 kWh termici per ogni metro
quadrato di superficie captante;
b) non utilizzano come fluido termovettore ne' come mezzo di
accumulo sostanze e preparati classificati come molto tossici,
tossici e nocivi ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e
loro successive modificazioni; il predetto requisito non e' richiesto
in caso di impianti ubicati in aree industriali;
c) la superficie captante e' superiore a 2500 m2.
3. Gli impianti solari termodinamici, anche ibridi, devono essere
collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate. Ogni singolo
impianto dovra' essere caratterizzato da un unico punto di
connessione alla rete elettrica, non condiviso con altri impianti.



Art. 5.
Procedure per l'accesso alle tariffe incentivanti


1. Il soggetto che intende realizzare e/o esercire un impianto
solare termodinamico, anche ibrido, e accedere alle tariffe
incentivanti di cui all'art. 6 inoltra al gestore di rete la domanda
di accesso alle tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e richiede al
medesimo gestore la connessione alla rete ai sensi dell'art. 3,
comma 1, ovvero dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, e di quanto previsto dall'art. 14 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Alla domanda e' allegato: il
progetto preliminare; una scheda tecnica recante le caratteristiche
dell'impianto e delle tecnologie utilizzate; la superficie captante;
stima del rendimento globale del ciclo termodinamico, del sistema di
concentrazione e del sistema di produzione di energia elettrica; ogni
elemento utile ai fini della determinazione della produzione netta, e
della produzione netta attribuibile alla fonte non solare ovvero
della produzione imputabile; indicazione della tipologia di fonti
convenzionali ovvero rinnovabili utilizzate negli impianti ibridi.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce, ove
occorra, le modalita' e la tempistica secondo la quale il gestore di
rete comunica il punto di consegna ed esegue la connessione
dell'impianto alla rete elettrica.
3. A impianto ultimato, il soggetto responsabile trasmette al
gestore di rete comunicazione di ultimazione dei lavori.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in esercizio
dell'impianto il soggetto responsabile e' tenuto a far pervenire al
soggetto attuatore la documentazione finale di entrata in esercizio
elencata nell'allegato 1. Il mancato rispetto dei termini di cui al
presente comma comporta la non ammissibilita' alle tariffe
incentivanti di cui all'art. 6.
5. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta
di cui al comma 4, completa di tutta la documentazione ivi
richiamata, il GSE, verificato il rispetto delle disposizioni del
presente decreto e la conformita' con quanto eventualmente comunicato
ed approvato ai sensi del comma 9 del presente articolo, comunica al
soggetto responsabile la tariffa riconosciuta.
6. Le modalita' di erogazione della tariffa di cui all'art. 6 sono
fissate nel provvedimento di cui all'art. 9, comma 1.
7. Ai sensi dell'art. 12, comma 7, del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387, anche gli impianti solari
termodinamici,possono essere realizzati in aree classificate agricole
dai vigenti piani urbanistici senza la necessita' di effettuare la
variazione di destinazione d'uso dei siti di ubicazione dei medesimi
impianti solari termodinamici. Per gli impianti ibridi si applicano
le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387.
8. Il soggetto attuatore predispone una piattaforma informatica per
le comunicazioni tra i soggetti responsabili e lo stesso soggetto
attuatore.
9. Su richiesta del soggetto responsabile, il GSE entro 90 giorni
dal ricevimento della richiesta, effettua una verifica preventiva di
conformita' dei progetti di impianti solari termodinamici, anche
ibridi, alle disposizioni del presente decreto, e ne da'
comunicazione all'interessato attestando l'ammissibilita'
dell'impianto al sistema di incentivazione di cui al presente
decreto.



Art. 6.
Tariffe incentivanti e periodo di diritto


1. Per l'energia elettrica netta prodotta da un impianto solare
termodinamico, anche ibrido, realizzato in Italia in conformita' al
presente decreto ed entrato in esercizio nel periodo intercorrente
tra la data di entrata in vigore del provvedimento di cui all'art. 9,
comma 1, e il 31 dicembre 2012, il soggetto responsabile ha diritto a
una tariffa incentivante fissa aggiuntiva al prezzo di vendita
dell'energia prodotta. La tariffa e' riconosciuta per un periodo di
25 anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto
ed e' costante in moneta corrente in tutto il periodo.
2. Le tariffe incentivanti, definite nella tabella seguente, sono
riconosciute esclusivamente per la produzione solare imputabile.


vedi tabella allegata


3. L'energia elettrica prodotta da impianti solari termodinamici,
realizzati in conformita' al presente decreto ed entrati in esercizio
in ciascuno degli anni del periodo intercorrente tra il 1° gennaio
2013 e il 31 dicembre 2014, ha diritto alla tariffa incentivante di
cui al comma 2, decurtata del 2% per ciascuno degli anni di
calendario successivi al 2012 con arrotondamento commerciale alla
terza cifra decimale, fermo restando il periodo di 25 anni.
4. Con successivi decreti del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, da emanare con
cadenza biennale a decorrere dal 2013, sono ridefinite le tariffe
incentivanti per gli impianti che entrano in esercizio negli anni
successivi al 2014, tenendo conto dell'andamento dei prezzi dei
prodotti energetici e dei componenti per gli impianti solari
termodinamici. In assenza dei predetti decreti continuano ad
applicarsi, per gli anni successivi al 2014, le tariffe fissate dal
presente decreto per gli impianti che entrano in esercizio nell'anno
2014.



Art. 7.
Ritiro e valorizzazione dell'energia elettrica prodotta dagli
impianti solari termodinamici


1. L'energia elettrica prodotta da impianti solari termodinamici e'
ritirata con le modalita' e alle condizioni fissate dall'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 8 e dell'art. 13
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ovvero ceduta sul
mercato.
2. I benefici economici di cui al comma 1 sono aggiuntivi alle
tariffe di cui all'art. 6.



Art. 8.
Condizioni per la cumulabilita' dell'incentivazione con altri
incentivi


1. Le incentivazioni di cui all'art. 6 sono applicabili alla
produzione energetica degli impianti solari termodinamici, anche
ibridi, per la cui realizzazione siano stati concessi incentivi
pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in
conto capitale non eccedenti il 10 % del costo dell'investimento o in
conto interessi con capitalizzazione anticipata non eccedenti il 25%
del costo dell'investimento. In caso di concessione dei medesimi
incentivi in conto capitale o in conto interessi, eccedenti,
rispettivamente, il 10% e il 25% del costo di investimento, le
incentivazioni di cui all'art. 6, fermo restando quanto disposto al
primo periodo, sono corrispondentemente ridotte, con modalita'
fissate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas nel
provvedimento di cui all'art. 9, comma 1.
2. Le tariffe incentivanti di cui all'art. 6 non sono cumulabili
con i certificati verdi di cui all'art. 2, comma 1, lettera o), del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
3. In relazione agli impianti ibridi la cui fonte di integrazione
sia costituita da altra fonte rinnovabile, le tariffe incentivanti di
cui all'art. 6 sono cumulabili con gli incentivi spettanti alla
produzione di energia da fonte rinnovabile stabilite dalle norme
vigenti calcolate sulla quota parte relativa alla fonte di
integrazione stessa.



Art. 9.
Modalita' per l'erogazione dell'incentivazione


1. Con provvedimento emanato entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas stabilisce le modalita', i tempi e le condizioni
per l'erogazione delle tariffe incentivanti di cui all'art. 6 nonche'
per la verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto,
con particolare riferimento a quanto previsto agli articoli 5, 8 e
10.
2. Con propri provvedimenti l'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas determina le modalita' con le quali le risorse per
l'erogazione delle tariffe incentivanti di cui all'art. 6 nonche' per
la gestione delle attivita' previste dal presente decreto, trovano
copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe
dell'energia elettrica.



Art. 10.
Verifiche e controlli


1. Fatte salve le altre conseguenze disposte dalla legge, false
dichiarazioni inerenti le disposizioni del presente decreto
comportano la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante
sull'intera produzione e per l'intero periodo di diritto alla stessa
tariffa incentivante. Il GSE definisce e attua modalita' per il
controllo di quanto dichiarato dai soggetti responsabili, anche
mediante verifiche sugli impianti.



Art. 11.
Obiettivo nazionale di potenza nominale cumulata da installare


1. L'obiettivo nazionale di potenza cumulata degli impianti solari
termodinamici, ivi inclusa la parte solare degli impianti ibridi, da
installare entro il 2016, e' corrispondente a 2.000.000 m2 di
superficie captante cumulativa.



Art. 12.
Limite massimo della potenza nominale cumulativa di tutti gli
impianti che possono ottenere l'incentivazione


1. Il limite massimo della potenza elettrica cumulativa di tutti
gli impianti solari termodinamici, ivi inclusa la parte solare degli
impianti ibridi, che, ai sensi del presente decreto, possono ottenere
le tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e' corrispondente a
1.500.000 m2 di superficie captante cumulativa, fatto salvo quanto
previsto al seguente comma 2.
2. In aggiunta agli impianti che concorrono al raggiungimento della
potenza elettrica cumulativa di cui al comma 1, hanno diritto alle
tariffe incentivanti di cui all'art. 6 tutti gli impianti che entrano
in esercizio entro quattordici mesi dalla data, comunicata dal
soggetto attuatore sul proprio sito internet, nella quale verra'
raggiunto il limite di superficie captante cumulativa di cui al
comma 1. Il predetto termine di quattordici mesi e' elevato a
ventiquattro mesi per i soli impianti i cui soggetti responsabili
sono soggetti pubblici.



Art. 13.
Monitoraggio della diffusione, divulgazione dei risultati e attivita'
di informazione


1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, il soggetto attuatore
trasmette al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle regioni
e province autonome, all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e
all'Osservatorio di cui all'art. 16 del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387, un rapporto relativo all'attivita' eseguita
e ai risultati conseguiti a seguito dell'attuazione del presente
decreto.
2. Qualora, entro i trenta giorni successivi alla data di
trasmissione, il soggetto attuatore non riceva osservazioni del
Ministero dello sviluppo economico o del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, pubblica il rapporto di cui
al comma 1 sul proprio sito.



Art. 14.
Disposizione finale


1. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 11 aprile 2008

Il Ministro
dello sviluppo economico
Bersani



Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
Pecoraro Scanio



Allegato 1
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI CONCESSIONE DELLA
TARIFFA INCENTIVANTE (ART. 5, COMMA 4)


Documentazione finale di entrata in esercizio


1. Documentazione finale di progetto dell'impianto, realizzato in
conformita' alle pertinenti norme tecniche, firmato da professionista
o tecnico iscritto all'albo professionale.
La documentazione finale di progetto deve essere corredata da
elaborati grafici di dettaglio e da almeno cinque fotografie su
supporto informatico volte a fornire, attraverso diverse
inquadrature, una visione completa dell'impianto, dei suoi
particolari e del quadro di insieme in cui si inserisce.
2. Scheda tecnica che riporta l'ubicazione e le caratteristiche
tecniche dell'impianto, ivi inclusa la superficie captante, il tipo
di captatore solare e le relative caratteristiche, le caratteristiche
del sistema di accumulo, le modalita' eventuali di integrazione in
impianti convenzionali, la produzione totale e la produzione attesa,
la produzione imputabile attesa, la frazione di integrazione, i dati
di cui all'art. 5, comma 1, le modalita' con le quali viene
assicurato il rispetto dei requisiti di cui al presente decreto.
3. Certificato di collaudo dell'impianto.
4. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' autenticata,
firmata dal soggetto responsabile, con la quale si attesta:
a) la natura del soggetto responsabile, con riferimento
all'art. 3;
b) la tipologia dell'intervento di realizzazione dell'impianto
(impianto solare termodinamico ovvero impianto ibrido);
c) la conformita' dell'impianto e dei relativi componenti alle
disposizioni dell'art. 4;
d) la data di entrata in esercizio dell'impianto;
e) di incorrere o non incorrere nelle condizioni di cui
all'art. 8.
5. Copia della denuncia di apertura dell'officina elettrica.

 

Tabella

=====================================================================

Tariffa incentivante| | |

[Euro/kWh el. | Frazione di | |

prodotto] | integrazione |Fino a 0,15|Tra 0,15 e 0,50

=====================================================================

|Incentivo aggiuntivo| |

Oltre 0,50 |al prezzo di vendita|0,28 |0,25

---------------------------------------------------------------------

0,22 | | |